Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Ro…
Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 53 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 19 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965. 674 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:
tolto: a) sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori, e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;
tolto: b) decreti penali di condanna non opposti;
tolto: c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;
tolto: d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura- civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;
tolto: e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;
tolto: f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;
tolto: g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
tolto: h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
tolto: i) provvedimenti in materia, di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
tolto: l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle Imposte dirette;
tolto: m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura, civile;
tolto: n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire 500 per le sentenze dei conciliatori; lire 600 per i decreti penali; lire 1.600 per le sentenze e per gli altri provvedi menti dei pretori; lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise, e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, e delle giurisdizioni speciali; lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello; lire 6.000 per le sentenze della Corte Costituzionale; della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette; lire 1.600 per le decisioni di cui alla lettera l); lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m); lire 1.600 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per quelli redatti, innanzi ai Tribunali, ai giudici addetti ai medesimi; lire 4.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti. Il contributo e' unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esecuzione dell'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo riscosso mediante applicazione delle i marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli Organi giurisdizionali che emettono provvedimenti medesimi ed e' a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa, l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art22 · fonte del testo