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((Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versino in stato di bisogno, previsto dall'articolo 14, lettera b), della presente legge, sono destinate ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dal n. 2) dell'articolo 2, il 5 per cento di quelli derivanti dai contributi stabiliti nel n: 3), e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4) dello stesso articolo. Non e' ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni per potere fruire della pensione di vecchiaia o di invalidita'. All'iscritto gia' in godimento di una di tali pensioni potra' essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovra' essere valutato alla stregua dell'articolo 439 del Codice civile. Le somme come sopra, descritte e destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartite tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa)).

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 24 parole tolte, 95 parole aggiunte.

Per provvedere al trattamento di assistenza tolto: sono assegnati aggiunto: a favore degli iscritti e loro familiari che versino in stato di bisogno, previsto dall'articolo 14, lettera b), della presente legge, sono destinate ogni anno il tolto: 20 aggiunto: 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti tolto: nel aggiunto: dal n. 2 tolto: dell'art. 17aggiunto: ) dell'articolo 2, il 5 per cento di tolto: quelle aggiunto: quelli derivanti dai contributi stabiliti nel ntolto: . 3 e il 25aggiunto: : 3), e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4aggiunto: ) dello stesso articolo. tolto: Le somme destinate all'assistenza, aggiunto: Non e' ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni per potere fruire della pensione di vecchiaia o di invalidita'. All'iscritto gia' in godimento di una di tali pensioni potra' essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovra' essere valutato alla stregua dell'articolo 439 del Codice civile. Le somme come sopra, descritte e destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartite tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti tolto: alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art49 · fonte del testo