Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale e' dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con eta' inferiore ai 50 anni e di lire 36.000 per quelli con eta' superiore. Dal gettito dei contributi dell'ultimo esercizio dell'Ente di previdenza sono prelevate soltanto le somme necessarie per le spese di gestione, per il trattamento eccezionale di previdenza e quelle da devolvere per l'assistenza a norma dell'art. 49. Tutte le altre somme, anche se investite in titoli o depositate in conti correnti, meno quelle gia' accreditate nei conti individuali, costituiscono il primo fondo di riserva generale per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art68 · fonte del testo