Il Comitato dei delegati e' costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenziale 24 novembre 1944, n. 382, e dall'art. 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:

  • a)stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
  • b)approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
  • c)nomina il Consiglio di amministrazione;
  • d)approva i bilanci;
  • e)delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;
  • f)esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge. Il Comitato dei delegati dura in carica due anni. 4 5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1963, n. 289

4

La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".

L. 5 luglio 1965, n. 798

5

La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".

Testo vigente dal 1 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1965, n. 798

    La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art5 · fonte del testo