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Il Comitato dei delegati e' costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenziale 24 novembre 1944, n. 382, e dall'art. 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:
- a)stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b)approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- c)nomina il Consiglio di amministrazione;
- d)approva i bilanci;
- e)delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;
- f)esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge. Il Comitato dei delegati dura in carica due anni. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1963, n. 289
4La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965
