((La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia)).

Testo vigente dal 11 aprile 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 22 parole tolte, 32 parole aggiunte.

La misura degli assegni di pensione tolto: o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalitaaggiunto: , il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributiaggiunto: , possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati tolto: soggette all'approvazione del Ministro di grazia eaggiunto: , previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art41 · fonte del testo