[1]Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario. In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

[2]Disposizioni finali e transitorie.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art53 · fonte del testo