Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dell'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli i iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare della quota di accreditamento elevata, a lire 36 mila all'anno, per gli avvocati che abbiano superato i 50 anni di eta' e l'ammontare del contributo personale previsto dall'art. 25, da questi ultimi dovuto, non puo' essere inferiore alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi determinata a norma delle precedenti disposizioni e la somma di lire 36.000. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n. 991

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La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 15) che "Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 e' elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di eta'".

Testo vigente dal 22 settembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n. 991

    La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 15) che "Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 e' elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di eta'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art55 · fonte del testo