Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

  • a)forma i bilanci preventivo e consuntivo;
  • b)stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
  • c)determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;
  • d)adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
  • e)provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art9 · fonte del testo