Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

  • a)elegge il presidente ed il vicepresidente;
  • b)delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
  • c)determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;
  • d)delibera l'investimento delle disponibilita' patrimoniali;
  • e)adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnato ad altri organi;
  • f)delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;
  • g)provvede alla nomina del direttore della Cassa^;
  • h)delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo)).3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n. 414

3

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 1992

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art9 · fonte su Normattiva