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Il trattamento di previdenza stabilito dall'art. 22 non e' subordinato alla cancellazione dall'albo. La pensione di riversibilita' e' a favore del coniuge superstite e dei figli minori, nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 23 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art24 · fonte del testo