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Il trattamento di previdenza stabilito dall'art. 22 non e' subordinato alla cancellazione dall'albo. ((La pensione di riversibilita' e' a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi, con le condizioni e con le aliquote stabilite per gli impiegati dello Stato)).

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 23 marzo 1963. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Il trattamento di previdenza stabilito dall'art. 22 non e' subordinato alla cancellazione dall'albo. La pensione di riversibilita' e' a favore del coniuge superstite e dei figli minoritolto: , nei casi aggiunto: nei casi, con le condizioni e con le tolto: condizioni aggiunto: aliquote stabilite per gli impiegati dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art24 · fonte del testo