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Il trattamento di previdenza stabilito dall'art. 22 non e' subordinato alla cancellazione dall'albo. ((La pensione di riversibilita' e' a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi, con le condizioni e con le aliquote stabilite per gli impiegati dello Stato)).
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 1 marzo 1967
