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Il Comitato dei delegati ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la grazia e giustizia, puo' stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con un'indennita' di contingenza. La deliberazione ha efficacia, per il solo anno finanziario cui si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazione del Comitato dei delegati. L'onere per l'indennita' di contingenza non puo' superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'entrata prevista dall'art. 17, lettera b).

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art32 · fonte del testo