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Ogni anno dall'importo del contributo per marche sono prelevate le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art41 · fonte del testo