Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidita' sono investite in titoli di Stato, ovvero in titoli d'Istituti esercenti il credito fondiario. In casi eccezionali di convenienza il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art43 · fonte del testo