All'articolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo". All'articolo 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art36 · fonte su Normattiva