(( Il comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza. 2. Le elezioni di svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione)) 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 414
3La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
Testo vigente dal 1 gennaio 1992
