Art. 18 — COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1140
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Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 e corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed e' stabilito nell'importo di lire 60.000 annue. Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa con deliberazione del Consiglio di amministrazione sara' stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilita' della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971
