Art. 19
Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:
- 2)da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;
- 3)da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie. 2 Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1970, n. 1140
2La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che al primo comma del presente articolo e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali"
Testo vigente dal 16 gennaio 1971
