Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

  • 2)da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;
  • 3)da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie. 2 Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1970, n. 1140

2

La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che al primo comma del presente articolo e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali"

Testo vigente dal 16 gennaio 1971

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art19 · fonte su Normattiva