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Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

  • a)per l'esercizio finanziario 1950-51: 1° lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformita' dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108; 2° lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153; 3° lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonche' dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi; decreto Ministeriale 1 agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;
  • b)per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuiti alla Cassa: 1° lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153; 2° lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilita' afferenti - per detto esercizio finanziario - al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108; ((c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi;
  • d)per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sara' stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;
  • e)per l'esercizio finanziario 1960-61, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;
  • f)per l'esercizio finanziario 1961-62, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi)).

Testo in vigore dal 30 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 30 luglio 1952. 9 parole tolte, 70 parole aggiunte in 4 capoversi.

… speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108; aggiunto: c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi;

tolto: caggiunto: d) per ciascuno degli esercizi finanziaritolto: , decorrenti dal 1952-53 aggiunto: decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sara' stanziato nel bilancio del tolto: Ministero del tesoro aggiunto: predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire tolto: 80 aggiunto: 90 miliardi;

aggiunto: e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

aggiunto: f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art10 · fonte del testo