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Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:
- a)sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interessa spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;
- b)e' attribuita alla Cassa la meta' delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957
