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Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:
- a)sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interessa spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;
- b)e' attribuita alla Cassa la meta' delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 luglio 1957, n. 634
5La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge".
Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
