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E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura, e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 10.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010
