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Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 11 sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico. Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472. Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal primo comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito. Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilita' della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 3 novembre 1962
