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Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 11 sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico. Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472. Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal primo comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito. Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilita' della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi.8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1962, n. 1462

8

La L. 29 settembre 1962, n. 1462 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La Cassa per il Mezzogiorno puo' provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e della relative attrezzature"

Testo in vigore dal 3 novembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 3 novembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1962, n. 1462

    La L. 29 settembre 1962, n. 1462 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La Cassa per il Mezzogiorno puo' provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e della relative attrezzature"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art17 · fonte del testo