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La Cassa e' amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

  • a)di un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;
  • b)di due vice presidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica. Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art20 · fonte del testo