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Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro. Il personale della Cassa e' assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Il presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima. Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima. Il personale non proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici e' assunto con contratto a termine. La Cassa rimborsa alle Amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art22 · fonte del testo