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Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato. Per le opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, la Cassa potra' altresi' assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potra' inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo. Per gli acquedotti la Cassa potra' assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione. Per la esecuzione delle opere - che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali - i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa, depositi e prestiti. Tali finanziamenti - da farsi con preferenza assoluta su altri - saranno garantiti dallo Stato in conformita' e nei casi di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potra' essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno. Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata, dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro. La Cassa provvede altresi' con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale. Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957
