Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse. In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita', la Cassa, peraltro, puo' assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi. Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprieta' assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art6 · fonte del testo