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Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, puo' assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi. Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa puo' promuovere la creazione di enti idonei, e - con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri - concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art7 · fonte del testo