Provvedimento abrogato dal d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1939 al 9 ottobre 2010. 74 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottufficiali della Regia aeronautica inscritti alla Cassa sottufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo o sulla paga lorda di diritto riferita ad anno.
tolto: Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta e' operata sullo stipendio o paga lordi ridotti cui hanno diritto.
tolto: L'importo delle ritenute e' corrisposto alla Cassa sottufficiali con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo alla «Cassa ufficiali».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.GS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art4 · fonte del testo