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[1]I sottufficiali della Regia aeronautica inscritti alla Cassa sottufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo o sulla paga lorda di diritto riferita ad anno.

[2]Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta e' operata sullo stipendio o paga lordi ridotti cui hanno diritto.

[3]L'importo delle ritenute e' corrisposto alla Cassa sottufficiali con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo alla «Cassa ufficiali».

Testo in vigore dal 3 luglio 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art4 · fonte del testo