Provvedimento abrogato dal d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1939 al 9 ottobre 2010. 92 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attivita' della Cassa sottufficiali, sono per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dell'indennita' supplementare, impiegati subito in acquisto di titoli del Debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministero dell'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione.
tolto: Possono altresi' essere impiegati in prestiti da concedere ai sottufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa sottufficiali nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per l'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa sottufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.GS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art5 · fonte del testo