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[1]I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attivita' della Cassa sottufficiali, sono per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dell'indennita' supplementare, impiegati subito in acquisto di titoli del Debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministero dell'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione.

[2]Possono altresi' essere impiegati in prestiti da concedere ai sottufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa sottufficiali nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per l'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa sottufficiali.

Testo in vigore dal 3 luglio 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art5 · fonte del testo