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L'Universita' di Pisa versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 28 giugno 1955 al 31 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1955-06-03;504~art5 · fonte del testo