Articolo abrogato dalla l.10 marzo 1982, n. 71.
Abrogato dal 31 marzo 1982
Articolo abrogato dalla l.10 marzo 1982, n. 71.
Abrogato dal 31 marzo 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1955 al 31 marzo 1982. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Pisa ed il Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa, di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 135, da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere. La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un decennio e potra' essere rinnovata per uguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza, si intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L.10 MARZO 1982, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-06-03;504~art10 · fonte del testo