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L'imposta di fabbricazione stabilita al precedente art. 1 si applica alla margarina da chiunque detenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantita' superiore a chilogrammi 100. Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantita' di prodotto appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti. All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantita' giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ovvero alle dogane, secondo la rispettiva competenza, entro e non oltre venti giorni dalla data predetta.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art15 · fonte del testo