Il diritto al recupero del tributo e dei diritti previsti dalla presente legge ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pagate in piu', si prescrivono rispettivamente nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento e, per la ripetizione, dal giorno dell'eseguito pagamento del tributo e dei diritti medesimi. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, del tributo e dei diritti sia connesso ad un reato il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
