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Il diritto al recupero del tributo e dei diritti previsti dalla presente legge ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pagate in piu', si prescrivono rispettivamente nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento e, per la ripetizione, dal giorno dell'eseguito pagamento del tributo e dei diritti medesimi. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, del tributo e dei diritti sia connesso ad un reato il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
