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L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, e' punito con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui. Con le stesse pene e' punito chi fabbrica margarina in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
