Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →
La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'art. 4 della presente legge e' punito con pena pecuniaria da uno a tre volte il diritto stesso.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
