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L'Amministrazione ha facolta' di negare o revocare la licenza di cui all'art. 4 della presente legge a chiunque e' stato condannato per un delitto previsto dalla legge stessa o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie. La licenza puo' essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
