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Chiunque intende fabbricare margarina di cui al precedente art. 1 deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare la attivita'. La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

  • a)la denominazione della ditta e le generalita' di chi la rappresenta;
  • b)la localita' in cui si trova lo stabilimento;
  • c)le caratteristiche e la potenzialita' dell'impianto nonche' il numero e il tipo degli apparecchi installati;
  • d)il processo di lavorazione da seguire;
  • e)la potenzialita' giornaliera di lavorazione;
  • f)la qualita' e la quantita' delle materie prime che si intendono detenere per la fabbricazione;
  • g)la quantita' di margarina che si intende produrre;
  • h)i locali destinati a magazzini vincolati alla finanza per la custodia della margarina ottenuta. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza la dichiarazione di lavoro prescritta a termini del successivo art. 7 e rilascia una licenza di esercizio di cui al successivo art. 4. Uguale denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge da chi gia' esercita gli stabilimenti nei quali viene fabbricata la margarina.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art3 · fonte del testo