Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente e' tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvente. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
