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Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente e' tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
