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Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente e' tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art31 · fonte del testo