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I fabbricanti e gli importatori di margarina sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:
- a)nella parte del carico, rispettivamente, la quantita' di margarina fabbricata od importata, con l'indicazione, per quest'ultima, degli estremi della relativa bolletta di importazione;
- b)nella parte dello scarico, la quantita' di margarina di volta in volta ceduta a terzi, con l'indicazione dell'acquirente e con riferimento alle fatture emesse.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
