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I fabbricanti e gli importatori di margarina sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:

  • a)nella parte del carico, rispettivamente, la quantita' di margarina fabbricata od importata, con l'indicazione, per quest'ultima, degli estremi della relativa bolletta di importazione;
  • b)nella parte dello scarico, la quantita' di margarina di volta in volta ceduta a terzi, con l'indicazione dell'acquirente e con riferimento alle fatture emesse.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art9 · fonte del testo