Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni 400 mila, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (lire 5 milioni) e del capitolo n. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (lire 400 mila) per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Testo vigente dal 5 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;938~art11 · fonte su Normattiva