Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarieta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'eta' della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita. Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale con lo stesso provvedimento si determinano le modalita' di applicazione delle tariffe. Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalita' di cui al comma; precedente. Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritto alla "Mutualita' pensioni" anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio-11 marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati."
Testo vigente dal 18 marzo 1993
