I ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'art. 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art18 · fonte su Normattiva