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Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche' i soggetti indicati al successivo articolo 20. L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale. L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100 (in G.U. 1a s.s. 15/03/1989, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 20, "nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l' iscrizione all' albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l' iscrizione all' albo dei medici chirurghi cosi' come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione".
Testo in vigore dal 16 marzo 1989 al 22 febbraio 2003
