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Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche' i soggetti indicati al successivo articolo 20. L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale. L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza del 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100 (in G.U. 1a s.s. 15/03/1989, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 20, "nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l' iscrizione all' albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l' iscrizione all' albo dei medici chirurghi cosi' come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione".

Testo in vigore dal 16 marzo 1989 al 22 febbraio 2003

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 100/1989

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1989

    Il legislatore può incidere su situazioni pregresse sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti, sempre che ciò risulti plausibilmente ragionevole e conseguente ad una equa valutazione dei contrapposti interessi. Le norme denunciate - introducendo una ingiustificata discriminazione rispetto ai medici chirurghi specialisti in odontoiatria, ai quali e` consentito di mantenere, contemporaneamente all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, quella all'albo dei medici chirurghi - privano, senza alcuna plausibile ragione, i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, del diritto, già loro appartenente, di rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi, ove chiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro il termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge. Termine finale che parimenti non trova giustificazione in quanto una volta esclusa l'incompatibilità per i soggetti in parola, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione, bensì di una richiesta che, come tale, non può essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame, sia collegata ad una idoneità professionale già conseguita. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, nella parte in cui non prevedono che i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi come previsto per i medici chirurghi specialisti in odontoiatria e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché chiedere senza limite di tempo tale iscrizione.

    Art. 4 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee · Art. 5 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee · Art. 20 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 583/1989

    Questione inammissibile
    22 dicembre 1989

    È manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto norme già dichiarate, 'in parte qua', costituzionalmente illegittime - la questione di costituzionalità degli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - cfr. S.n. 100/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 4 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee · Art. 5 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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